Un dialogo per capire meglio l’organizzazione della Confederazione Svizzera, in parallelo con lo Stato italiano
Cari lettori, nel corso dell’ultima estate ho avuto l’occasione di trascorrere un pomeriggio con delle care amiche, tutte figlie della migrazione degli anni 50 e 60, due delle quali anche abbonate al nostro giornale. Parlando del più e del meno mi sono accorto di evidenti lacune da parte delle mie interlocutrici in merito all’organizzazione e al funzionamento della Confederazione svizzera.
Cercherò quindi oggi, e nelle prossime settimane, di spiegare come funziona il nostro paese facendo inoltre riferimento all’organizzazione dello Stato italiano. Mi perdoneranno i puristi del diritto costituzionale se utilizzerò dei concetti giuridici ridotti all’osso. Concetti che sui banchi universitari hanno fatto penare più di un giurista.
Montesquieu e la separazione dei poteri
Montesquieu ha teorizzato il principio della separazione dei poteri che ritroviamo ancora oggi come caratteristica, a volte non proprio assoluta, dei paesi ritenuti democratici.
Montesquieu ha, in pratica, individuato nello stato tre funzioni fondamentali (il potere legislativo, il potere esecutivo o amministrativo e il potere giudiziario). Queste tre funzioni dovevano essere attribuite a tre organi distinti senza nessuna prevaricazione o superiorità dell’uno sugli altri. Tre poteri quindi indipendenti l’uno dall’altro a tal punto che nessuno dei tre, per funzionare, deve essere sottomesso agli altri o ricevere istruzioni da questi. Detto in parole povere il potere legislativo è quello che fa le leggi, il potere esecutivo è quello che le applica e il potere giudiziario e quello che giudica la loro applicazione.
Leggendo quotidianamente le notizie che ci giungono dal mondo, ci accorgiamo che questo fondamentale principio non sempre viene seguito scrupolosamente dai vari paesi.
La costituzione e in modo particolare quella svizzera
Ogni stato degno di questo nome ha dovuto organizzarsi e definire gli aspetti fondamentali del suo funzionamento. Orbene, queste regole di organizzazione e funzionamento le ritroviamo nelle diverse leggi fondamentali dello stato, comunemente dette costituzioni.
La Costituzione svizzera, quella della svizzera detta moderna, risale al 1848. In essa troviamo l’ordinamento giuridico della Confederazione, i rapporti tra Confederazione e Cantoni, le competenze delle autorità federali e i diritti e gli obblighi dei cittadini.
Il potere legislativo in Svizzera e in Italia
Come potere legislativo intendiamo quell’organo che fa le leggi e che le approva. Comunemente questo organo viene chiamato il Parlamento. Nel mondo conosciamo fondamentalmente due sorte di Parlamento, quello unicamerale (una sola camera) e quello bicamerale (due camere) In Svizzera, a livello federale, il Parlamento è bicamerale e si compone dal Consiglio degli Stati (dove siedono i rappresentanti dei Cantoni) e il Consiglio Nazionale (dove siedono i rappresentanti del popolo). I rappresentati dei Cantoni e quelli del popolo vengono eletti, da tutti i cittadini svizzeri con diritto di voto, ogni 4 anni.
Anche in Italia il Parlamento è di tipo bicamerale ed è composto dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati. Senato e Camera dei Deputati vengono eletti a suffragio universale, di regola ogni 5 anni, in occasione delle elezioni dette “politiche”.
Il potere esecutivo in Svizzera e in Italia
Questo potere viene comunemente indicato come il Governo. In Svizzera, a livello federale, il governo è il Consiglio federale che è composto da 7 membri chiamati Consiglieri federali. Il Consiglio federale viene eletto, ogni 4 anni, dal Parlamento.
In Italia il Governo è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Consiglio dei Ministri e dai singoli Ministri. La nomina del Governo italiano scaturisce dalle elezioni “politiche”. Il partito che ottiene la maggioranza assoluta (50+1) dei voti o che è sostenuto da una maggioranza assoluta di deputati (membri del Senato e della Camera dei Deputati) ha il diritto di formare il governo che viene poi nominato dopo consultazioni dal Presidente della Repubblica. Il leader del partito che ha ottenuto il numero più alto di voti nelle elezioni “politiche” di regola assume la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri. (segue)
Di Mauro Trentini

