Infortunarsi in Svizzera

Grazie all’interessamento di un suo compaesano un giovane muratore calabrese, Graziano, da alcuni mesi è arrivato ad Olten dove ha subito trovato un lavoro in una ditta edile locale. Dopo aver ricevuto la sua prima busta paga Graziano ha cercato di decifrare le varie voci facendosi aiutare da un collega portoghese che “mastica” un po’ di italiano. Quello che vorrebbe capire meglio è la voce relativa alla copertura assicurativa contro gli infortuni, cioè della SUVA come gli è stato spiegato, avendo vissuto una brutta esperienza quando ebbe un infortunio lavorando in un cantiere per una ditta in Italia. Ebbene la SUVA è un Ente analogo all’INAIL italiano. La Suva è un’azienda autonoma di diritto pubblico e assicura 131’000 imprese – ossia 2 milioni di lavoratori – ed i disoccupati contro le conseguenze degli infortuni sul lavoro e nel tempo libero, nonché delle malattie professionali. La Suva ha il compito di gestire l’assicurazione infortuni obbligatoria nel campo di attività assegnatole dalla Legge Assicurazione Infortuni (LAINF) ed è il principale assicuratore infortuni della Svizzera (non l’unico!).

Le prestazioni della Suva includono prevenzione, assicurazione e riabilitazione. Oltre all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per i lavoratori dipendenti, la Suva gestisce su incarico della Confederazione anche l’assicurazione per i militari (assicurazione militare), per i disoccupati (AID) e per le persone coinvolte in provvedimenti dell’assicurazione per l’invalidità (AINF/AI). La Suva è finanziariamente autonoma e non riceve sussidi. Gli utili tornano alle imprese assicurate. La Suva è gestita dalle parti sociali: i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel suo Consiglio di Amministrazione la cui sede principale si trova a Lucerna.

Chi è assicurato alla Suva e subisce un infortunio ha diritto alle prestazioni previste dalla Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF): ? prestazioni in denaro sotto forma di indennità giornaliere, rendite di invalidità e per superstiti, assegni per grandi invalidi e indennità per menomazione dell’integrità; ? prestazioni sanitarie come ricoveri in ospedale, cure ambulatoriali, farmaci prescritti dal medico; ? rimborsi delle spese per mezzi ausiliari, viaggi e trasporti necessari, interventi di salvataggio ecc.

Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie e le spese, la Suva provvede direttamente a pagare le fatture al medico, all’ospedale o alla farmacia. L’indennità giornaliera per la perdita di guadagno, per contro, viene solitamente versata dal datore di lavoro. Se l’incapacità al lavoro a causa di infortunio o malattia professionale è totale, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato, mentre se è parziale viene ridotta proporzionalmente. Il diritto all’indennità giornaliera inizia il terzo giorno dopo l’infortunio e termina non appena la persona riacquista la capacità lavorativa, oppure nel momento in cui viene assegnata una rendita di invalidità (80% del salario assicurato in caso di inabilità totale) o, ancora, se sopraggiunge il decesso. Una rendita di invalidità può anche essere assegnata a titolo di integrazione della rendita dell’Assicurazione Vecchiaia Superstiti (AVS) o di una rendita dell’Assicurazione Invalidità (AI). In questi casi, tuttavia, l’importo totale delle rendite non può essere superiore al 90 per cento del guadagno assicurato. Se una persona ha costantemente bisogno di aiuto per svolgere le normali azioni quotidiane, ha diritto a un assegno per grandi invalidi in aggiunta alla rendita di invalidità. Il suo importo è fissato secondo il grado della grande invalidità. In presenza di danni fisici o psichici permanenti la Suva versa una prestazione pecuniaria una tantum, la cosiddetta indennità per menomazione dell’integrità, la quale viene calcolata in percentuale dell’importo massimo del guadagno assicurato.

La rendita per superstiti è calcolata in percentuale del guadagno assicurato determinante. Il coniuge vedovo ha diritto al 40%, gli orfani di padre o di madre al 15%, gli orfani di padre e di madre al 25%. I superstiti hanno complessivamente diritto a una rendita del 70%. Le rendite vedovili sono vitalizie e si estinguono soltanto se l’avente diritto contrae un nuovo matrimonio. Gli assicurati che a causa di determinati lavori o sostanze nocive sono particolarmente esposti al rischio di infortuni o malattie professionali possono essere dichiarati inidonei a svolgere questi lavori. In seguito alla decisione di inidoneità, essi hanno diritto a prestazioni transitorie. Queste comprendono l’indennità giornaliera di transizione, che viene versata per un periodo massimo di quattro mesi, e l’indennità per cambiamento di occupazione, che può essere percepita per quattro anni.

Nell’assicurazione infortuni non professionali, le prestazioni in denaro possono essere ridotte o negate se l’infortunato ha agito con negligenza grave o ha commesso un atto temerario, un crimine o un delitto. Credo di aver soddisfatto la curiosità di Graziano che invito, comunque, ad iscriversi al suo sindacato di categoria dove troverà sicuramente anche un supporto informativo in lingua italiana.

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