Il pignoramento, una guerra tra poveri

Continuiamo oggi l’analisi di una sentenza cantonale relativa ad un pignoramento

In merito al canone di locazione del posteggio dell’automobile del debitore (Fr. 80.- mensili) i giudici cantonali  hanno cosi sentenziato:

“Per quanto attiene alla pigione del posteggio, è principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF o per motivi medici o quando l’escusso lo utilizzi per motivi d’ordine familiare come l’esercizio del diritto di visita”.

Poiché il debitore non ha potuto dimostrare la necessità dell’utilizzo dell’automobile per motivi professionali, medici e/o d’ordine familiare l’importo di Fr. 80.- è stato stralciato dal calcolo del minimo vitale a far tempo dalla prima disdetta possibile del contratto di locazione che prevedeva un termine di disdetta di 3 mesi.

Poiché, come visto la volta precedente, prima della decisione giudiziaria, qui commentata, il reddito mensile del debitore e il suo minimo vitale coincidevano con l’ammessa decurtazione dal minimo vitale di Fr. 80.- un analogo importo è stato liberato e potrà così essere pignorato a favore del creditore.

Se è vero, come sostenuto da alcuni, che “le sentenze si applicano e non si commentano”, vale la pena di spendere alcune righe per delle considerazioni prettamente personali.

Fr. 80.- possono essere pochi o tanti a dipendenza di chi quei Fr. 80.- li guadagna o li spende. Oggi, poi, che il costo della vita non cessa di aumentare questo importo può far sballare più di un budget mensile. 

Detto questo, dietro la sentenza qui commentata c’è stato un lavoro che ha coinvolto svariati attori (avvocati, giudici, segretarie). Per soli Fr. 80.- (un caso bagatella) vale la pena scomodare cosi tante persone? Non sarebbe stato meglio lasciare decidere al funzionario dell’Ufficio Esecuzioni e togliere al debitore e al creditore la possibilità di ricorrere contro la decisione emanata dal suddetto funzionario?

In uno stato di diritto che si reputa serio la risposta è indubbiamente un categorico e secco no. È infatti è anche nella serietà e professionalità della giustizia che ha origine la fiducia dei cittadini nello Stato.

Una norma legale, qualsiasi essa sia, è per definizione “generale e astratta” ossia applicabile a tutti (al povero e al ricco) senza distinzione di sorta. Quando, tanti anni or sono, svolgevo la mia pratica legale in un Tribunale di Zurigo, la prima cosa che mi è stata detta è stata la seguente: “Mauro, nel tuo lavoro, nei tuoi progetti di sentenza e nei tuoi ragionamenti tu sei legato solo e soltanto al diritto e a niente altro.  Le norme che incontrerai esistono per essere applicate. Solo se il risultato ti sembrerà assurdo, potrai non correggere la norma che stavi applicando perché non lo puoi fare, ma piuttosto utilizzare il buon senso e se del caso non applicare un principio giurisprudenziale che con il caso concreto nulla o poco ha a che vedere”.

Lo Zingarelli 2020, definisce il buon senso come “la capacità di comportarsi con saggezza e senso della misura, attenendosi a criteri di opportunità generalmente condivisi”. 

Ecco spiegato in poche frasi, quando ci vorrebbero paginate e paginate di commenti, come funziona la giustizia “umana”. Un eterno compromesso tra legge e buon senso. Peccato che, come ho già avuto modo di sottolineare in passato, questa saggezza o senso della misura di alcuni giudici non sempre collimano con il comune intendere.

Anche in questi casi però torna utile la possibilità di appellare una sentenza e rivolgersi ad un’autorità superiore per fare valere la propria ragione. Vi ricordate la piccola premessa fatta all’inizio “le sentenze non si discutono, si applicano”? Altrettanto famosa è una citazione al proposito di un politico italiano che ha detto “le sentenze non si discutono, si appellano”.

Arduo in questi casi sarà solo il compito dell’ultima istanza che dovrà decidere definitivamente, nello spirito appena citato, rimanendo fedele alla legge e al buon senso anche quando l’oggetto del contendere è un modesto importo di fr. 80-.

Di Mauro Trentini

 

 

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