Gira il mondo gira – Emigrati chiamati alla cassa dai comuni

Fisco: rimpatriare mantenendo la proprietà dell’abitazione in Svizzera

Eh si – come recita il testo della canzone “IL MONDO” di Jimmi Fontana, che ebbe un  successo mondiale ai tempi della mia gioventù, poi rilanciata recentemente dal trio il Volo –  è proprio vero che “gira il mondo gira”.

Infatti in questa rubrica veniamo spesso invitati dai nostri lettori a trattare il tema della fiscalità nell’ottica elvetica e cioè come ci si deve comportare con il fisco svizzero da parte di un emigrato che ha proprietà immobiliari e risparmi depositati in Italia. Ebbene, a conferma che “gira il mondo gira”, ci è pervenuta una richiesta di informazione sul fisco italiano da parte di Grazia (nome di fantasia desiderando mantenere l’anonimato questa nostra lettrice residente a Zurigo).

Grazia ha in programma di trasferirsi in Sardegna – dove sta acquistando una casa – mantenendo tuttavia la proprietà della sua attuale abitazione in Svizzera che, poi, intenderebbe affittare. Pertanto Grazia, andando controcorrente rispetto alle consuete domande sul fisco dei nostri lettori, desidera invece sapere quali saranno i suoi obblighi fiscali con lo stato italiano per la sua proprietà immobiliare in Svizzera dal momento in cui avrà la residenza in Italia, in particolare se in Italia la sua casa risulterà – ai fini dell’IMU – prima o seconda casa.

Innanzitutto è opportuno ricordare che dal 1976 tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Elvetica è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni fiscali nei casi in cui un cittadino italiano o svizzero vive in uno dei due Paesi con cespiti nell’altro (immobili, rendite, salario, ecc.). A questa Convenzione si è, poi, aggiunto un Protocollo nel 2014 per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e che ha introdotto lo scambio automatico delle informazioni fiscali. Una novità, quest’ultima, che ha avuto come conseguenza per gli italiani residenti in Svizzera e iscritti all’AIRE che per la registrazione dei loro conti bancari o postali – di cui sono titolari in Italia – non viene più richiesto il loro Codice fiscale italiano bensì quello elvetico, cioè il loro numero AVS.

Ciò premesso, quando Grazia sarà ufficialmente residente in Italia e quindi non più iscritta all’AIRE, per la sua proprietà immobiliare in Svizzera dovrà continuare a presentare annualmente la denuncia fiscale al Comune elvetico competente e, quindi, versare la patrimoniale sul valore netto dell’immobile e sul reddito prodotto dall’affitto. Mentre in Italia la sua casa in Svizzera sarà esclusa dall’IMU.

Tuttavia, ogni anno, Grazia dovrà pure presentare in Italia all’Agenzia delle Entrate il modello per la denuncia dei Redditi delle Persone Fisiche e compilare il quadro RW riportandovi i dati relativi al suo immobile posseduto in Svizzera – compreso il valore attribuitogli dal Comune elvetico – per il quale dovrà versare l’1,06% (anno 2024) del suo valore per l’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero), mentre il reddito di locazione per l’immobile in Svizzera dovrà essere pure riportato nello stesso modello nello spazio apposito (colonna 2 del rigo RL 12). In ogni caso, in ottemperanza alla citata Convenzione per evitare le doppie imposizioni fiscali tra Italia e Svizzera, per il fisco italiano si potrà detrarre dall’IVIE e dall’IRPEF sull’affitto un credito d’imposta pari agli importi versati al fisco elvetico per le due voci relative a tale immobile. Pertanto, presumibilmente, Grazia non dovrà versare niente al fisco italiano per la sua proprietà immobiliare in Svizzera.

Di Dino Nardi

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