Quando due persone si sposano, non condividono solo l’amore e la vita quotidiana, ma anche una serie di aspetti legati al patrimonio. In Svizzera, la legge offre diverse opzioni per gestire i beni durante il matrimonio, e la scelta più comune è tra comunione e separazione dei beni. Ma cosa significano davvero questi termini? E perché è importante conoscerli? Ve lo spiego in modo semplice.
In Svizzera, il regime legale – cioè quello che vale automaticamente se non si fa nessun contratto specifico – è la partecipazione agli acquisti (in tedesco Errungenschaftsbeteiligung). Questo sistema è una via di mezzo tra comunione e separazione, e lo spiegheremo tra poco. Ma vediamo prima le opzioni principali:
1. Partecipazione agli acquisti (regime legale)
Questo è il regime che si applica automaticamente se la coppia non firma nessun accordo particolare davanti a un notaio.
Durante il matrimonio, ciascun coniuge gestisce i propri beni separatamente. Ognuno ha due “tipi” di beni:
- Beni propri: tutto ciò che si possedeva prima del matrimonio, eredità, regali, oggetti personali.
- Acquisti: tutto ciò che si guadagna e si accumula durante il matrimonio (stipendi, risparmi, acquisti comuni).
Alla fine del matrimonio (per divorzio o decesso), gli acquisti vengono divisi in due parti uguali. I beni propri restano invece personali.
? È un sistema equilibrato, che riconosce l’apporto di entrambi i coniugi.
2. Comunione dei beni
Per scegliere questo regime, bisogna firmare un contratto notarile. Qui, quasi tutti i beni sono in comune, tranne quelli strettamente personali.
Tutti i beni – passati, presenti e futuri – entrano in un “patrimonio comune”, tranne:
- Oggetti strettamente personali
- Indennità per danni fisici o morali
In caso di divorzio o decesso, il patrimonio comune viene diviso a metà, a prescindere da chi ha guadagnato di più o ha acquistato cosa.
??È un regime meno usato in Svizzera, perché può creare problemi se uno dei due coniugi ha attività imprenditoriali o patrimoni complessi.
3. Separazione dei beni
Anche qui serve un contratto notarile. In questo regime, ciascun coniuge resta completamente proprietario dei propri beni.
Non c’è patrimonio comune. Ognuno ha:
- I propri guadagni
- I propri debiti
- La propria gestione patrimoniale
In caso di separazione o decesso, non si divide nulla (salvo quanto stabilito nel testamento o in accordi personali).
? È ideale per chi desidera una netta distinzione economica o ha situazioni patrimoniali complesse.
Perché è importante scegliere?
Molti pensano che il regime patrimoniale sia una questione “da ricchi”. In realtà, riguarda tutti. Capire la differenza tra comunione e separazione dei beni (o lasciar valere il regime legale della partecipazione agli acquisti) è fondamentale:
- per proteggere sé stessi e il partner,
- per evitare conflitti in caso di separazione,
- per pianificare eredità e successioni.
Cosa succede in Svizzera in caso di decesso di un coniuge, quando la coppia è in regime di partecipazione agli acquisti, cioè il regime legale standard.
Primo passo: liquidazione del regime matrimoniale
Prima ancora di pensare all’eredità, si fa una divisione patrimoniale tra i due coniugi, anche se uno è venuto a mancare.
Ogni coniuge ha due “masse patrimoniali”:
- Beni propri: ciò che possedeva prima del matrimonio, eredità ricevute, oggetti personali, ecc.
- Acquisti: i guadagni e i beni accumulati durante il matrimonio (stipendi, risparmi, acquisti comuni…).
In caso di decesso:
- I beni propri restano di proprietà del coniuge che li possedeva.
- Gli acquisti vengono divisi a metà: una metà va al coniuge superstite, l’altra entra nell’eredità e va agli eredi legali.
Secondo passo: successione ereditaria
Dopo la divisione degli acquisti, si apre la successione solo sulla parte del defunto:
- la sua metà degli acquisti
- i suoi beni propri
E a chi va?
Dipende dalla composizione della famiglia:
- Se ci sono figli, l’eredità viene divisa tra i figli e il coniuge superstite (di solito metà ai figli e metà al coniuge).
- Se non ci sono figli, ma ci sono genitori o fratelli del defunto, anche loro possono essere eredi (in misura minore rispetto al coniuge).
- Se non ci sono eredi, tutto va al coniuge superstite.
? Nota: è possibile modificare queste proporzioni con un testamento o un contratto successorio, sempre rispettando le quote minime obbligatorie (le cosiddette “porzioni legittime”).
Esempio semplice
Supponiamo che una coppia abbia:
- 100’000 CHF di beni propri della moglie
- 150’000 CHF di acquisti comuni (cioè beni acquistati durante il matrimonio)
Il marito muore.
- Si divide il patrimonio:
- La moglie tiene i suoi 100’000 CHF di beni propri
- I 150’000 CHF di acquisti vengono divisi:
- 75’000 CHF alla moglie
- 75’000 CHF entrano nell’eredità
- L’eredità del marito (75’000 CHF + eventuali suoi beni propri) sarà divisa tra la moglie e gli altri eredi (es. figli o genitori), secondo le regole del diritto successorio.
Riassumendo
La parte del defunto va agli eredi, ma solo dopo aver diviso a metà gli acquisti fatti durante il matrimonio.
? La legge svizzera tutela sia il coniuge superstite sia i figli, garantendo una ripartizione equa.

