Seconda parte Continuiamo oggi il breve approfondimento sullo scambio automatico di informazioni fiscali. La direttiva standard per lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari prevede innanzitutto che lo scambio dei dati tra i vari paesi avvenga in forma elettronica e non cartacea. Per informazioni concernenti le finanze ai sensi dello SCC si intendono le informazioni relative alle attività che si svolgono all’interno del conto (saldi e operazioni svolte). Le informazioni scambiate riguardano anche il campo assicurativo (prestazioni dell’assicurazione, versamento di rendite, ec..). Quali sono gli istituti e le operazioni che rientrano nello scambio di informazioni? Trattasi degli istituti
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